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Scarica la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 9/04/2008 n. 36 sull'assistenza fiscale
L'ASSISTENZA FISCALE
Chi si rivolge ad un CAF può consegnare, entro il 31 maggio 2008, il Mod. 730 debitamente compilato, accompagnato dalla busta contenente la scheda per la scelta destinazione dell'otto e del 5 per mille dell'IRPEF, anche se la scelta non è stata espressa.
Il CAF consegna al contribuente copia della dichiarazione e il relativo prospetto di liquidazione Mod. 730-3 entro il 15 giugno 2008.
Entro il 25 giugno il CAF deve comunicare al sostituto d'imposta il risultato contabile della dichiarazione utilizzando il Mod. 730-4, per consentirgli di effettuare il conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di luglio.
I sostituti d'imposta devono restituire al CAF, entro 15 giorni, una copia dei modelli 730-4 ricevuti.
I modelli 730-4 possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purchè contengano tutte le informazioni previste.
Per la comunicazione del risultato contabile può essere utilizzato ogni mezzo idoneo allo scopo: servizio postale, trasmissione via fax, consegna a mano e, previa intesa con i sostituti, per posta elettronica, invio telematico o mediante supporti magnetici.
I sostituti d'imposta, per effettuare i conguagli sulle retribuzioni a partire dal mese di luglio, devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-4 trasmessi dai Caf entro il 25 giugno 2008.
Se il sostituto riceve il risultato contabile oltre il suddetto termine procede all'effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese utile.
I sostituti devono tener conto di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l'anno 2008.
E' opportuno che i sostituti verifichino la regolare provenienza dei modelli 730-4 e restituiscano immediatamente ai CAF quelli relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro.
Qualora si verifichi il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d'imposta tenendo conto dell'operato del precedente, deve effettuare tutte le operazioni relative ai conguagli.
Dal 2006, a norma di quanto disposto dall'art. 1, comma 137 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l'importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di dodici euro.
I sostituti d'imposta, anche se non prestano assistenza fiscale, devono effettuare le operazioni di conguaglio comunicate dai CAF con i modd. 730-4 relativi alle dichiarazioni mod. 730 dei loro dipendenti.
Flusso telematico dei modelli 730-4
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 gennaio 2008 ha previsto nuove modalità e termini in materia di trasmissione del risultato contabile delle dichiarazioni 730.
Conseguentemente, i Caf devono trasmettere all'Agenzia delle entrate, entro le scadenze stabilite, i modelli 730-4, 730-4 rettificativi e 730-4 integrativi destinati ai sostituti compresi nell' apposito elenco definitivo accessibile Entratel a partire dall'8 aprile 2008.
Quest' anno interessati al flusso telematico dei mod. 730-4 sono esclusivamente i sostituti d'imposta aventi domicilio fiscale al 31 dicembre 2007 nelle seguenti province: Agrigento, Ascoli Piceno, Biella, Cosenza, Isernia, L'Aquila, Lecco, Livorno, Matera, Pordenone, Reggio Emilia, Rieti, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Terni e Verona.