Scadenze
A partire dalla retribuzione di competenza del
mese di
luglio il sostituto d'imposta deve effettuare i rimborsi
Irpef o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la
rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto Irpef, di
addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20 per
cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto
all'addizionale comunale all'Irpef.
Per i pensionati
queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di
agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la
rateizzazione).
Se la retribuzione erogata nel mese è
insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto
per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi
fino alla fine del periodo d'imposta.
A novembre dovrà
essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di
seconda o unica rata di acconto Irpef.
Se il contribuente vuole che la
trattenuta della seconda o unica rata di acconto Irpef sia
effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel
prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha molte spese da
detrarre e calcola che le imposte da lui dovute dovrebbero ridursi)
oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al
sostituto d'imposta entro il 30 settembre
indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che
eventualmente ritiene dovuto.