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Servizi Caaf  -  Modello 730
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Correzione ed integrazione del mod. 730

Se il contribuente riscontra errori commessi dal Caaf cui ha presentato il modello 730 deve darne tempestiva comunicazione, in modo che questi elabori un Mod. 730 "rettificativo".

Se invece il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che l'integrazione comporti o meno una situazione a lui più favorevole.

 Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata

 Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte, purché non riguardino i dati del sostituto di imposta; vedere le istruzioni che seguono), a sua scelta può:

 • presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti. Il Mod. 730 integrativo può essere presentato al Caaf Cgil Nord Est anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caaf per il controllo della conformità dell'integrazione effettuata; se l'assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione;

• presentare un Mod. UNICO 2010 Persone fisiche, utilizzando l'eventuale differenza a credito richiedendone il rimborso.

Il Mod. UNICO 2010 Persone fisiche può essere presentato entro il 30 settembre 2010 (correttiva nei termini) ovvero entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).

Integrazione della dichiarazione con riferimento esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta

 Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o d iaverli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati.  Il nuovo Mod. 730 deve contenere le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

Integrazione della dichiarazione con riferimento sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un' imposta invariata

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati.

Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il Mod. UNICO 2010 Persone fisiche. Il Mod. UNICO 2010 Persone fisiche può essere presentato:

• entro il 30 settembre 2010 (correttiva nei termini). In questo caso, se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);

• entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e delle sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;

• entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa - art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).





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