Correzione ed integrazione del mod. 730
Se il contribuente riscontra errori
commessi dal Caaf cui ha presentato il modello 730 deve darne
tempestiva comunicazione, in modo che questi elabori un
Mod. 730 "rettificativo".
Se invece il contribuente si accorge di
non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella
dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione
originaria sono diverse a seconda che l'integrazione comporti
o meno una situazione a lui più favorevole.
Integrazione della dichiarazione che comporta un
maggiore credito, un minor debito o un'imposta
invariata
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti
gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o
la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad
esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o
un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad
esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione
delle imposte, purché non riguardino i dati del sostituto di
imposta; vedere le istruzioni che seguono), a sua scelta può:
• presentare entro il 25
ottobre un nuovo modello 730
completo di tutte le sue parti.
Il Mod. 730 integrativo può
essere presentato al Caaf Cgil Nord Est anche in caso di
assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente
che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione
necessaria al Caaf per il controllo della conformità
dell'integrazione effettuata; se l'assistenza era stata prestata
dal sostituto occorre esibire tutta la
documentazione;
• presentare un Mod. UNICO 2010 Persone
fisiche, utilizzando l'eventuale differenza a credito richiedendone
il rimborso.
Il Mod. UNICO 2010 Persone fisiche può
essere presentato entro il 30 settembre 2010 (correttiva nei
termini) ovvero entro il termine previsto per la presentazione del
modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione
integrativa a favore).
Integrazione
della dichiarazione con riferimento esclusivamente ai dati del
sostituto d'imposta
Se il contribuente si accorge di
non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il
sostituto che effettuerà il conguaglio o d iaverli forniti in modo
inesatto può presentare entro il 25
ottobre un nuovo
modello 730 per integrare e/o correggere tali
dati. Il nuovo Mod.
730 deve contenere le stesse informazioni
del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate
nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il
conguaglio".
Integrazione della
dichiarazione con riferimento sia ai dati del sostituto d'imposta
sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un
maggior importo a credito, un minor debito ovvero un' imposta
invariata
Se il contribuente si accorge sia di
non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il
sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo
inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare
nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un
maggior importo a credito, un minor debito ovvero un'imposta pari a
quella determinata con il mod. 730 originario può presentare entro
il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare
e/o correggere tali dati.
Integrazione della dichiarazione che comporta un minor
credito o un maggior debito
Se il contribuente si accorge di non
aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e
l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un
maggior debito deve utilizzare il Mod. UNICO 2010 Persone fisiche.
Il Mod. UNICO 2010 Persone fisiche può essere presentato:
• entro il 30 settembre 2010
(correttiva nei termini). In questo caso, se dall'integrazione
emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al
contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati
al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in
misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n.
472 del 1997 (ravvedimento operoso);
• entro il termine previsto per la
presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo
(dichiarazione integrativa). In questo caso se dall'integrazione
emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al
contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati
al tasso legale con maturazione giornaliera e delle sanzioni in
misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
• entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione,
salva l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Amministrazione
finanziaria (dichiarazione integrativa - art. 2 comma 8 del D.P.R.
322 del 1998).