Chi non può utilizzare il Mod. 730
Non possono utilizzare il mod. 730 i
contribuenti che nell'anno 2009 hanno posseduto:
• un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e
relative pertinenze, non superiore a euro 8.000 nel quale concorre
un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro
non inferiore a 365 giorni e il sostituto d'imposta non ha operato
ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e
relative pertinenze, non superiore a euro 7.500 nel quale concorre
un assegno periodico corrisposto dal coniuge ad eccezione di quello
relativo al mantenimento dei figli;
• un reddito complessivo, al netto
dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a
euro 7.500 nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di
pensione non inferiore a 365 giorni e il sostituto d'imposta non ha
operato ritenute;
• un reddito complessivo, al netto
dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a
euro 7.750, nel quale concorre un reddito di pensione con periodo
di pensione non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un'età pari
o superiore a 75 anni e il sostituto d'imposta non ha operato
ritenute;
• un reddito complessivo, al netto
dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a
euro 4.800 nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è
rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per
l'attività libero professionale intramuraria del personale
dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi derivanti da
attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti
da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
• solo redditi di lavoro dipendente
(anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall'ultimo
sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei
fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione
principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non
superiore a euro 7.500 goduti per l'intero anno, ed
eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore
ad euro 185,92 e dell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e relative pertinenze;
• solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un
ammontare complessivo non superiore a euro 500;
• solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da
un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di
acconto ed eventualmente redditi di fabbricati derivanti
esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue
eventuali pertinenze;
• solo redditi esenti (ad es. rendite
erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per
morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni
privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni,
indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni
erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e
agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni
sociali e compensi per un importo complessivamente non superiore a
euro 7.500 derivanti da attività sportive
dilettantistiche);
• solo redditi di lavoro dipendente
corrisposti da più soggetti, se ha chiesto all'ultimo datore di
lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti
rapporti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente le
operazioni di conguaglio;
• solo redditi derivanti da rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a
progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d'imposta, se
interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di
carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale
rese in favore di società e associazioni sportive
dilettantistiche;
• solo redditi dei fabbricati derivanti
esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue
eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo redditi soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività
sportive dilettantistiche per un importo fino a euro
28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali;
redditi derivanti da lavori socialmente utili);
• solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi
sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).