Indicatore della Situazione Economica
L'ISEE è uno strumento, introdotto con il D.Lvo 109 del
31.3.1998 : "Criteri unificati di valutazione della situazione
reddituale con scala di equivalenza (G.U. 80 del 18.4.1998)",
per la misurazione della ricchezza posseduta dalle famiglie
al fine di accedere ai servizi ed ai contributi dello stato
sociale.
L'ISE, Indicatore della Situazione Economica, è
il valore dato dalla somma dei redditi dell'ultima dichiarazione
presentata, o CUD se esonerato, e da una quota pari al 20% dei
patrimoni posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente e riferiti
a tutti i componenti il nucleo familiare.
L'ISEE, Indicatore della Situazione Economica
Equivalente è il rapporto tra l'ISE ed il parametro
desunto dalla Scala di Equivalenza secondo il seguente schema:
| N° Componenti |
Parametro |
| 1 |
1,00 |
| 2 |
1,57 |
| 3 |
2,04 |
| 4 |
2,46 |
| 5 |
2,85 |
Maggiorazioni
+ 0,35 per ogni ulteriore componente.
+ 0,2 nucleo con figli minori e un solo genitore.
+ 0,5 per ogni componente con handicap permanente o invalidità
superiore al 66%.
+ 0,2 per nucleo con figli minori, in cui entrambi i genitori
abbiano svolto attività di lavoro e di impresa.
Per ottenere il calcolo dell'ISE e dell'ISEE è
necessario presentare una dichiarazione denominata Dichiarazione
Sostitutiva Unica - D.S.U.
La DSU deve contenere tutta la situazione reddituale e patrimoniale
del nucleo familiare.
La dichiarazione unica è composta dal modello base e da un
numero di fogli allegati pari al numero dei
componenti il nucleo familiare indicati dal dichiarante.
Il dichiarante, indicando i componenti il Nucleo Familiare, deve
fare riferimento alla situazione in essere alla data della
dichiarazione (vedi istruzioni).
Ai fini ISEE ogni soggetto appartiene ad un solo nucleo:
| Composizione del Nucleo
Familiare |
| Dichiarante |
+ |
| Coniuge |
+ |
| Figli |
+ |
| Altre persone presenti nello stato di famiglia |
+ |
| Altre persone a carico ai fini IRPEF |
+ |
|
= |
| Nucleo familiare |
Esempio:
Nel caso di due coniugi separati, i figli appartengono al nucleo
familiare del genitore presso il quale convivono.
Nel caso vi sia alternanza nella convivenza, presso l'uno o l'altro
genitore, si deve far riferimento alla situazione relativa al
momento in cui si presenta la DSU.
La DSU deve essere presentata al CAAF (CAF) che, dopo averla
elaborata, la trasmetterà all'INPS che rilascerà l'attestazione
ISEE.
L'attestazione è il documento, con validità di un
anno dal suo rilascio, che consente, ad ogni componente il nucleo
familiare, di certificare la propria situazione economica
equivalente per l'ottenimento delle prestazioni
sociali.
La prestazione del CAAF (CAF) è totalmente gratuita per il
cittadino che la richiede.
Prestazioni nazionali erogate sulla base
dell'ISEE
- Assegno per nuclei familiari con almeno tre figli minori
- Assegno di maternità per le madri prive di altra garanzia
assicurativa
- Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
- Erogazione borse di studio (ex L. n. 62/2000)
- Prestazioni del diritto allo studio universitario
- Agevolazione per il canone telefonico
- Carta acquisti
- Bonus energia (energia elettrica - gas)
Prestazioni erogate dalle regioni sulla base dell'ISEE
Regione Veneto
- Contributo per canoni di locazione
- Esenzione ticket farmaceutici
- Buono scuola
- Mutui casa a tasso zero
- Assegno di cura
Provincia Autonoma di Trento (ICEF)
- Assegno Regionale al nucleo Familiare
Principali prestazioni locali che dovrebbero essere
erogate sulla base dell'ISEE
- Asili nido e altri servizi educativi per l'infanzia
- Mense scolastiche
- Servizi socio sanitari domiciliari
- Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc.
- Altre prestazioni economiche assistenziali
Principali prestazioni che utilizzano discrezionalmente
l'ISEE pur in assenza di un obbligo specifico
- Agevolazione per tasse universitarie
- Contributo per il pagamento dei canoni di locazione (ex L.
431/1998)
- Agevolazioni per il canone di locazioni in edilizia
residenziale pubblica
- Agevolazione per trasporto locale
- Servizio di scuola bus
Normativa di riferimento:
- L. 449 art. 59 c. 51 del 27. 12.1997
- D.Lvo 109 del 31.3.1998 : criteri unificati di valutazione
della situazione reddituale con scala di equivalenza" (G.U. 80 del
18.4.1998)
- D.P.C.M. del 7.5.1999 n. 221 - Regolamento concernente le
modalità attuative di applicazione dei criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni agevolate (G.U. 161 del 12.7.1999)
- D.P.C.M. del 21.7.1999 n. 305 - Regolamento per la
certificazione della situazione economica dichiarata ai sensi del
D.Lvo 109/1998 (G.U. 6.9.1999)
- D.M. del 29.7.1999 (modelli tipo di dichiarazione) (G.U.
6.9.1999)
- D. Lvo 130 del 3.5.2000 (disposizioni correttive del D.Lvo 109
ed incarico all'INPS gestione sistema informativo) (G.U. 118 del
23.5.2000)
- Legge 8 novembre 2000 n. 328 (sistema integrato di interventi e
servizi sociali)
- D.P.C.M. del 4.4.2001 n. 242 - Regolamento: criteri per nucleo
familiare, criteri di calcolo ISEE, indicatori della situazione
reddituale (controlli), indicatori situazione patrimoniale, scala
di equivalenza, dichiarazione sostitutiva unica (INPS competente)
(G.U.146 del 26.6.2001)
- D.P.C.M. 9.4.2001 Uniformità di trattamento sul diritto agli
studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre
1991, n. 390
- D.P.C.M. 18.5.2001 Dichiarazione sostitutiva unica - modello
tipo (G.U. 155 del 6.7.2001) art.2 comma 2: verifica
- D.P.C.M. 25.5.2001 n. 337 Regolamento recante modifiche del
decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21.12.2000, n. 452,
in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari c on
tre figli minori (G.U. 193 del 21.8.2001).
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