L'Imu - Imposta Municipale Unica sostituisce l'ICI - Imposta
Comunale sugli Immobili
L'IMU interessa i possessori di immobili -
terreni e fabbricati - compresa l'abitazione principale e le sue
pertinenze.
Per abitazione principale si intende l'immobile
nel quale il possessore dimora abitualmente e
risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate.
La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita
dal valore dell'immobile. Per i fabbricati iscritti in
catasto, il valore è costituito da quello ottenuto
applicando all'ammontare delle rendite risultanti in
catasto, rivalutate del 5 per cento, i seguenti
moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati
nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle
categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale
D/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale
A/10;
d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad
eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale
D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio
2013;
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale
C/1.
Per i terreni agricoli, il valore è costituito
da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, rivalutato
del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 130. Per i
coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola il
moltiplicatore è pari a 110.
L'aliquota di base dell'imposta è pari allo
0,76 per cento. I comuni con deliberazione del
consiglio comunale possono modificare, in aumento o in diminuzione,
l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze. I comuni possono
modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino
a 0,2 punti percentuali.
L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati
rurali ad uso strumentale. I comuni possono ridurre la
suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e per le relative pertinenze, si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota
per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli
anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale.
L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di
euro 400.
I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato
detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a
quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a
disposizione.
E' riservata allo Stato la quota di imposta
pari alla metà dell'importo calcolato applicando
l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso
strumentale. La quota di imposta risultante è versata allo
Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le
detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni
di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla
quota di imposta riservata allo Stato.
Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in
materia di imposta municipale propria. Le attività di
accertamento e riscossione dell'imposta erariale
sono svolte dal comune al quale spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività
a titolo di imposta, interessi e sanzioni.