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Home > Servizi Caaf > Ici > ICI dal 29 maggio 2008

Disposizioni in vigore dal 29 maggio 2008

Il Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93 prevede l'abolizione dell'Ici sulla casa adibita ad abitazione principale. La disposizione entra in vigore dal primo acconto di giugno e riguarda anche le pertinenze dell'abitazione principale (garage, cantina, box auto, ecc.). Restano esclusi dal beneficio gli immobili di categoria A1, A8 e A9, cioè abitazioni di lusso, ville, castelli, ai quali non si applica la ulteriore detrazione dell'1,33 per mille così come previsto dalla Finanziaria 2008.
L'esenzione dall'imposta va estesa anche alle abitazioni assimilate alle prime case dai regolamenti comunali in vigore successivamente al 29 maggio 2008, data di pubblicazione del Decreto legge sulla Gazzetta Ufficiale.

L'esenzione si applica anche ai separati e divorziati non assegnatari della casa coniugale e alle unità immobiliari di cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

La legge (art. 3, co. 56 della Legge 662 del 1996 e l'art. 59 co. 1 lett. e) del D.Lgs n. 446 del 1997) riconosce espressamente ai comuni la facoltà di assimilare le due seguenti fattispecie immobiliari:

  • l'art. 3, co. 56 della Legge 23.12.1996 n. 662 permette di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • l'art. 59 co. 1 lett. e) del D.Lgs n. 446 del 1997 permette di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.

Tuttavia in virtù di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 i comuni possono assimilare all'abitazione principale anche ipotesi diverse da quelle sopra riportate; è il caso, ad esempio, dei fabbricati di soggetti che la legge obbliga a risiedere in altro comune per motivi di servizio.

In definitiva, per individuare le unità immobiliari assimilate, bisogna esaminare il REGOLAMENTO COMUNALE in quanto, dalla lettura del provvedimento, si evince che possono essere escluse solo quelle definite assimilate (o equiparate, o altra espressione analoga) dal regolamento stesso.

Non si possono invece ritenere assimilate alle abitazioni principale quelle fattispecie nelle quali il regolamento Ici prevede che il comune possa stabilire aliquote ridotte (in alcuni casi uguali a quelle delle abitazioni principali). In tali ipotesi, infatti, il regolamento non opera un'esplicita assimilazione.



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