Disposizioni in vigore dal 29 maggio 2008
Il Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93 prevede l'abolizione
dell'Ici sulla casa adibita ad abitazione principale. La
disposizione entra in vigore dal primo acconto di giugno e
riguarda anche le pertinenze dell'abitazione principale (garage,
cantina, box auto, ecc.). Restano esclusi dal
beneficio gli immobili di categoria A1, A8 e A9, cioè
abitazioni di lusso, ville, castelli, ai quali non si applica la
ulteriore detrazione dell'1,33 per mille così come previsto dalla
Finanziaria 2008.
L'esenzione dall'imposta va estesa anche alle abitazioni
assimilate alle prime case dai regolamenti comunali in vigore
successivamente al 29 maggio 2008, data di pubblicazione
del Decreto legge sulla Gazzetta
Ufficiale.
L'esenzione si applica anche ai separati e divorziati non
assegnatari della casa coniugale e alle unità immobiliari di
cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale
dai soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli
istituti autonomi per le case popolari.
La legge (art. 3, co. 56 della Legge 662 del 1996 e l'art. 59
co. 1 lett. e) del D.Lgs n. 446 del 1997) riconosce
espressamente ai comuni la facoltà di assimilare le
due seguenti fattispecie immobiliari:
- l'art. 3, co. 56 della Legge 23.12.1996 n. 662 permette di
assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta
a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata;
- l'art. 59 co. 1 lett. e) del D.Lgs n. 446 del 1997 permette di
assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa
in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo
il grado di parentela.
Tuttavia in virtù di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. n.
446/1997 i comuni possono assimilare all'abitazione principale
anche ipotesi diverse da quelle sopra riportate; è il caso, ad
esempio, dei fabbricati di soggetti che la legge obbliga a
risiedere in altro comune per motivi di servizio.
In definitiva, per individuare le unità immobiliari assimilate,
bisogna esaminare il REGOLAMENTO COMUNALE in quanto,
dalla lettura del provvedimento, si evince che possono essere
escluse solo quelle definite assimilate (o equiparate, o altra
espressione analoga) dal regolamento stesso.
Non si possono invece ritenere assimilate alle abitazioni
principale quelle fattispecie nelle quali il regolamento Ici
prevede che il comune possa stabilire aliquote ridotte (in alcuni
casi uguali a quelle delle abitazioni principali). In tali ipotesi,
infatti, il regolamento non opera un'esplicita assimilazione.