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Scambio di informazioni tra INPS e Agenzia delle Entrate ai fini ISEE
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Scambio di informazioni tra INPS e Agenzia delle Entrate ai fini ISEE

La norma dispone,  che gli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate (Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti pubblici e privati), comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito della presentazione di dichiarazione sostitutiva unica da cui si ricava la certificazione ISEE, debbono comunicare all'INPS i dati dei soggetti che beneficiano delle prestazioni medesime. Tali dati sono nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale.

Al fine di far emergere eventuali abusi nella fruizione delle prestazioni sociali agevolate è previsto che Agenzia delle entrate ed INPS si scambino ogni informazione necessaria.

L'INPS, sulla base di informazioni trasmesse telematicamente dall'Agenzia delle entrate è, quindi, in grado di individuare i soggetti che hanno fruito indebitamente delle prestazioni sociali.

Una volta accertato l'abuso, oltre alla restituzione del beneficio indebitamente fruito, è prevista una sanzione da 500 a 5.000 euro, che verrà applicata dall'INPS.

Le stesse sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti, sulla base dello scambio di informazioni tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, uno scostamento tra reddito dichiarato ai fini fiscali e reddito indicato nella dichiarazione sostitutiva unica, qualora tale scostamento abbia consentito l'accesso alle prestazioni agevolate.

 
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