Scambio di informazioni tra INPS e Agenzia delle Entrate ai fini
ISEE
La norma dispone, che gli enti erogatori
di prestazioni sociali agevolate (Stato, Regioni, Province, Comuni,
Enti pubblici e privati), comprese quelle erogate nell'ambito delle
prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito della
presentazione di dichiarazione sostitutiva unica da cui si ricava
la certificazione ISEE, debbono comunicare
all'INPS i dati dei soggetti che beneficiano delle prestazioni
medesime. Tali dati sono nome, cognome, luogo e data di
nascita e codice fiscale.
Al fine di far emergere eventuali abusi nella fruizione delle
prestazioni sociali agevolate è previsto che Agenzia delle
entrate ed INPS si scambino ogni informazione
necessaria.
L'INPS, sulla base di informazioni trasmesse telematicamente
dall'Agenzia delle entrate è, quindi, in grado di individuare i
soggetti che hanno fruito indebitamente delle prestazioni
sociali.
Una volta accertato l'abuso, oltre alla
restituzione del beneficio indebitamente fruito, è prevista una
sanzione da 500 a 5.000 euro, che verrà applicata
dall'INPS.
Le stesse sanzioni si applicano nei confronti di coloro per
i quali si accerti, sulla base dello scambio di informazioni tra
l'INPS e l'Agenzia delle entrate, uno scostamento tra
reddito dichiarato ai fini fiscali e reddito indicato nella
dichiarazione sostitutiva unica, qualora tale scostamento abbia
consentito l'accesso alle prestazioni agevolate.
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