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della detrazione d'imposta del 36%
prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Tra le altre indicazioni, l'Agenzia precisa che il mancato
invio della comunicazione del superamento del limite di €
51.645,69 per le spese sostenute dal periodo
di imposta 2003, non fa perdere il diritto alla
detrazione;
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della detrazione d'imposta per
l'acquisto di mobili ed elettrodomestici. Per beneficiare
della detrazione ("bonus arredo") non è necessario che
le spese relative al 36% siano state sostenute precedentemente
all'acquisto dei mobili ed
elettrodomestici. E' necessario però che
la data di inizio lavori risultante dalla
comunicazione, che deve obbligatoriamente essere inviata al centro
operativo di Pescara per poter usufruire della detrazione del 36
per cento, sia anteriore all'acquisto
dell'arredo;
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della detrazione d'imposta
introdotta per incentivare la realizzazione di interventi di
risparmio energetico. In particolare, la circolare chiarisce
che eventuali errori o omissioni nella compilazione della
comunicazione all'ENEA da trasmettere entro 90 giorni
dalla fine dei lavori, possono essere corretti inviando una
nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, entro
il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi nella quale può essere fruita la detrazione;
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delle deduzioni riconosciute per
erogazioni liberali
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delle detrazioni d'imposta previste
per le spese relative all'acquisto di abbonamenti ai servizi di
trasporto pubblico. La circolare precisa che l'importo
di 250 euro costituisce il limite massimo di spesa detraibile per
ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico;
pertanto, anche se il costo dell'abbonamento è suddiviso tra più
soggetti, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di 400
euro per l'abbonamento del figlio a carico, l'ammontare massimo di
spesa detraibile da ripartire tra i genitori non può superare 250
euro.
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della detrazione per le spese
mediche. Relativamente alle spese per farmaci
omeopatici, per quanto riguarda l'anno d'imposta 2009, la
certificazione rilasciata dalle farmacie potrebbe essere costituita
per una parte da scontrini fiscali nei quali sono presenti
i nomi commerciali dei farmaci acquistati ovvero da
scontrini nei quali è già riportato il numero
identificativo con la decodifica riguardante la qualità
del prodotto omeopatico. Appare evidente che in entrambe le
circostanze le spese sanitarie possano essere ammesse in
detrazione.
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della detrazione per gli
interessi passivi pagati in dipendenza di mutui ipotecari. La
circolare, tra l'altro, precisa che il diritto a fruire della
detrazione per gli interessi passivi permane anche nel caso in cui
il contribuente trasferisca, per motivi di lavoro, la
propria residenza in un comune limitrofo a quello in cui
si trova la sede di lavoro.
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della detrazione per i contratti di
locazione stipulati da studenti fuori sede. Tra l'altro, viene
precisato che i contratti di sub-locazione
non fruiscono della detrazione.