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Pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la circ. 21 del 23 Aprile 2010
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Pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la circ. 21 del 23 Aprile 2010

Con la circolare 21 del 23 Aprile 2010, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su varie questioni interpretative in merito agli adempimenti richiesti per poter fruire:

  • della detrazione d'imposta del 36% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Tra le altre indicazioni, l'Agenzia precisa che il mancato invio della comunicazione del superamento del limite di € 51.645,69  per  le spese sostenute dal periodo di imposta 2003, non fa perdere il diritto alla detrazione
  • della detrazione d'imposta per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici. Per beneficiare della detrazione ("bonus arredo") non è necessario che le spese relative al 36% siano state sostenute precedentemente all'acquisto dei mobili ed elettrodomestici. E' necessario però che la data di inizio lavori risultante dalla comunicazione, che deve obbligatoriamente essere inviata al centro operativo di Pescara per poter usufruire della detrazione del 36 per cento, sia anteriore all'acquisto dell'arredo;
  • della detrazione d'imposta introdotta per incentivare la realizzazione di interventi di risparmio energetico. In particolare, la circolare chiarisce che eventuali errori o omissioni nella compilazione della comunicazione all'ENEA da trasmettere entro 90 giorni dalla fine dei lavori, possono essere corretti inviando una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale può essere fruita la detrazione;
  • delle deduzioni riconosciute per erogazioni liberali
  • delle detrazioni d'imposta previste per le spese relative all'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico. La circolare precisa che l'importo di 250 euro costituisce il limite massimo di spesa detraibile per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico; pertanto, anche se il costo dell'abbonamento è suddiviso tra più soggetti, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di 400 euro per l'abbonamento del figlio a carico, l'ammontare massimo di spesa detraibile da ripartire tra i genitori non può superare 250 euro.
  • della detrazione per le spese mediche. Relativamente alle spese per farmaci omeopatici, per quanto riguarda l'anno d'imposta 2009, la certificazione rilasciata dalle farmacie potrebbe essere costituita per una parte da scontrini fiscali nei quali sono presenti i nomi commerciali dei farmaci acquistati ovvero da scontrini nei quali è già riportato il numero identificativo con la decodifica riguardante la qualità del prodotto omeopatico. Appare evidente che in entrambe le circostanze le spese sanitarie possano essere ammesse in detrazione.
  • della detrazione per gli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui ipotecari. La circolare, tra l'altro, precisa che il diritto a fruire della detrazione per gli interessi passivi permane anche nel caso in cui il contribuente trasferisca, per motivi di lavoro, la propria residenza in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro.
  • della detrazione per i contratti di locazione stipulati da studenti fuori sede. Tra l'altro, viene precisato che i contratti di sub-locazione non fruiscono della detrazione.

Inoltre, si sono forniti chiarimenti in merito:

  • agli obblighi di certificazione previsti ai fini delle agevolazioni fiscali in favore dei portatori di handicap;
  • al credito d'imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo.
 
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