Produce effetti sul calcolo dell'ISEE la L. 183 del 4 novembre 2010 (collegato al lavoro)
Produce effetti sul calcolo dell'ISEE la L. 183 del 4 novembre
2010 (collegato al lavoro)
La lettera d) comma 14 dell'art. 34
della L. 183 del 4 novembre 2010 prevede a modifica del Decreto
legislativo n. 109 del 31.3.1998 (disposizioni sull'ISEE):
alla tabella 1, parte I, dopo la
lettera b), è inserito il seguente capoverso: "Al reddito
complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e
assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui
all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle
imposte sui redditi,…….., assoggettati ad imposta sostitutiva
o definitiva, fatta salva diversa volontà espressa dal legislatore
sulle norme che
regolano tali componenti reddituali".
Da ciò ne consegue che, mantenendo invariate le regole sui
produttori agricoli e sui redditi dei frontalieri, vanno a formare
il reddito complessivo ai fini ISE anche i redditi prodotti da:
-
I venditori porta a
porta. Ai fini dell'imposta sui redditi (IRPEF) sono
assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota
prevista per il primo scaglione di reddito (23%) sul 78% delle
provvigioni.
(art. 25bis D.P.R. n. 600 del 29.09.1973). Questi sono esonerati
dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi
assoggettati a tale ritenuta e sono invece obbligati a tenere le
scritture contabili ai fini IVA e alla presentazione della
dichiarazione in quanto titolari di partita IVA.
Rientrano in questa casistica sia i soggetti che svolgono tali
attività in forma occasionale (fino a 5.000 euro all'anno senza
partita IVA) che coloro che la svolgono in forma abituale (quindi
importo superiore a 5.000 euro all'anno con partita IVA).
Aderenti al regime sostitutivo per le nuove iniziative
produttive: le persone fisiche che intraprendono
un'attività di lavoro autonomo hanno la
possibilità di avvalersi, per il periodo d'imposta in cui
l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale
agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva
dell'IRPEF nella misura del 10% applicata al reddito di lavoro
autonomo (Art. 13 Legge 388/2000). Hanno l'obbligo di presentare il
Modello UNICO quadro RE.
-
Aderenti al regime
sostitutivo per le nuove iniziative produttive: le persone
fisiche che intraprendono un'attività di impresa
hanno la possibilità di avvalersi, per il periodo d'imposta in cui
l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale
agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva
dell'IRPEF nella misura del 10% applicata al reddito di impresa
(Art. 13 Legge 388/2000).
Hanno l'obbligo di presentare il Modello UNICO quadro RG.
-
Aderenti al regime dei
minimi: le persone fisiche esercenti attività d'impresa,
arti o professioni che hanno determinate caratteristiche previste
dalla norma ed in particolare che abbiano conseguito ricavi ovvero
abbiano percepito compensi non superiori a 30.000
euro ragguagliati ad anno, sono esenti da IRAP e sono
esclusi dall'applicazione degli studi di settore, ai fini
dell'imposta sui redditi (IRPEF) sono assoggettati ad una imposta
sostitutiva pari al 20%. Tale reddito comunque rileva ai fini della
soglia per
essere considerato fiscalmente a carico. Hanno l'obbligo di
presentare il Modello UNICO quadro CM.
I redditi
da lavoro dipendente e assimilati assoggettati a ritenuta a titolo
di imposta (definitiva) che, pur non rientrando nel
reddito complessivo ai fini IRPEF, dovranno essere considerati
nella determinazione del reddito complessivo ai fini ISE sono:
-
I
compensi percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età
prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia
impegnati in lavori socialmente utili (LSU) che
possiedono un reddito
complessivo di importo non superiore ad € 9.296,22 al netto della
deduzione per l'abitazione principale. Il reddito che va a comporre
il complessivo ai fini ISE è quello che eccede € 3.098,74.
-
I redditi
derivanti da prestazione di previdenza
complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel
maturato dal 1 gennaio 2007.
Rimangono comunque
esclusi dalla formazione del reddito complessivo
ai fini ISE:
-
I redditi
esenti;
-
I redditi soggetti a
tassazione separata;
-
I redditi soggetti ad imposta
sostitutiva quali ad esempio i premi per
l'incremento della produttività fino ad un massimo
di € 6.000.
-
I redditi soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d'imposta quali: redditi
derivanti da attività sportive dilettantistiche (e di
cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei
collaboratori tecnici) per
un importo fino ad € 28.158,28 annui.
Tutti i redditi precedentemente
indicati sono i principali redditi interessati dalla modifica
normativa.
Eventuali ulteriori redditi non inseriti nell'elenco suindicato ma
che possono essere individuati nella lettera d), comma 14,
dall'art. 34 della legge n°183 del 4/11/2010, dovranno, ai fini
ISE, essere sommati al reddito complessivo.