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Produce effetti sul calcolo dell'ISEE la L. 183 del 4 novembre 2010 (collegato al lavoro)
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Produce effetti sul calcolo dell'ISEE la L. 183 del 4 novembre 2010 (collegato al lavoro)

 

La lettera d) comma 14 dell'art. 34 della L. 183 del 4 novembre 2010 prevede a modifica del Decreto legislativo n. 109 del 31.3.1998 (disposizioni sull'ISEE):

 

alla tabella 1, parte I, dopo la lettera b), è inserito il seguente capoverso: "Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi,…….., assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa volontà espressa dal legislatore sulle norme che
regolano tali componenti reddituali".
Da ciò ne consegue che, mantenendo invariate le regole sui produttori agricoli e sui redditi dei frontalieri, vanno a formare il reddito complessivo ai fini ISE anche i redditi prodotti da:

  • I venditori porta a porta. Ai fini dell'imposta sui redditi (IRPEF) sono assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito (23%) sul 78% delle provvigioni.
    (art. 25bis D.P.R. n. 600 del 29.09.1973). Questi sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi assoggettati a tale ritenuta e sono invece obbligati a tenere le scritture contabili ai fini IVA e alla presentazione della dichiarazione in quanto titolari di partita IVA.
    Rientrano in questa casistica sia i soggetti che svolgono tali attività in forma occasionale (fino a 5.000 euro all'anno senza partita IVA) che coloro che la svolgono in forma abituale (quindi importo superiore a 5.000 euro all'anno con partita IVA).
    Aderenti al regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive: le persone fisiche che intraprendono un'attività di lavoro autonomo hanno la possibilità di avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF nella misura del 10% applicata al reddito di lavoro autonomo (Art. 13 Legge 388/2000). Hanno l'obbligo di presentare il Modello UNICO quadro RE.
  • Aderenti al regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive: le persone fisiche che intraprendono un'attività di impresa hanno la possibilità di avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF nella misura del 10% applicata al reddito di impresa (Art. 13 Legge 388/2000).
    Hanno l'obbligo di presentare il Modello UNICO quadro RG.
  • Aderenti al regime dei minimi: le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che hanno determinate caratteristiche previste dalla norma ed in particolare che abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi non superiori a 30.000 euro ragguagliati ad anno, sono esenti da IRAP e sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore, ai fini dell'imposta sui redditi (IRPEF) sono assoggettati ad una imposta sostitutiva pari al 20%. Tale reddito comunque rileva ai fini della soglia per
    essere considerato fiscalmente a carico. Hanno l'obbligo di presentare il Modello UNICO quadro CM.

I redditi da lavoro dipendente e assimilati assoggettati a ritenuta a titolo di imposta (definitiva) che, pur non rientrando nel reddito complessivo ai fini IRPEF, dovranno essere considerati nella determinazione del reddito complessivo ai fini ISE sono:

  • I compensi percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia impegnati in lavori socialmente utili (LSU) che possiedono un reddito
    complessivo di importo non superiore ad € 9.296,22 al netto della deduzione per l'abitazione principale. Il reddito che va a comporre il complessivo ai fini ISE è quello che eccede € 3.098,74.
  • I redditi derivanti da prestazione di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dal 1 gennaio 2007.

Rimangono comunque esclusi dalla formazione del reddito complessivo ai fini ISE:

  • I redditi esenti;
  • I redditi soggetti a tassazione separata;
  • I redditi soggetti ad imposta sostitutiva quali ad esempio i premi per l'incremento della produttività fino ad un massimo di € 6.000.
  • I redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta quali: redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche (e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici) per
    un importo fino ad € 28.158,28 annui.

Tutti i redditi precedentemente indicati sono i principali redditi interessati dalla modifica normativa.
Eventuali ulteriori redditi non inseriti nell'elenco suindicato ma che possono essere individuati nella lettera d), comma 14, dall'art. 34 della legge n°183 del 4/11/2010, dovranno, ai fini ISE, essere sommati al reddito complessivo.



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