L'IMU Imposta Municipale Unica - sostituisce l'ICI
L'IMU interessa i possessori di immobili - terreni e
fabbricati - compresa l'abitazione principale e le sue
pertinenze.
Per abitazione principale si intende l'immobile
nel quale il possessore dimora abitualmente e
risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate.
La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita
dal valore dell'immobile. Per i fabbricati iscritti in catasto,
il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5
per cento, i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati
nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle
categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale
D/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale
A/10;
d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad
eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale
D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio
2013;
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale
C/1.
Per i terreni agricoli, il valore è costituito
da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, rivalutato del
25 per cento, un moltiplicatore pari a 130. Per i
coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola il
moltiplicatore è pari a 110.
L'aliquota di base dell'imposta è pari allo
0,76 per cento. I comuni con deliberazione del
consiglio comunale possono modificare, in aumento o in diminuzione,
l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze. I comuni possono
modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino
a 0,2 punti percentuali.
L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati
rurali ad uso strumentale. I comuni possono ridurre la
suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e per le relative pertinenze, si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota
per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli
anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale.
L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base
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