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L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare sull'assistenza fiscale
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L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare sull'assistenza fiscale

Quest'anno la circolare è stata rinnovata nella struttura e predisposta seguendo la tempistica delle fasi dell'assistenza fiscale, separando le istruzioni rivolte ai sostituti d'imposta da quelle rivolte ai Caf e ai professionisti abilitati.

Inoltre sono state eliminate le informazioni che, pur essendo relative all'attività dell'assistenza fiscale sono anche rivolte al contribuente e, per questo, contenute nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione 730.

Si riassumono di seguito alcune indicazioni utili relative a situazioni particolari.

In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all'anno il contribuente può rivolgersi al proprio sostituto solo se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2011.

Il lavoratore che conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio, può rivolgersi ad un CAAF se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2011.

Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può presentare il modello 730 se tale contratto dura almeno dal mese di settembre 2010 al mese di giugno 2011.

Anche i soggetti che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2011 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, possono ottenere assistenza fiscale rivolgendosi ad un CAAF.

Il rappresentante o tutore può dichiarare con il modello 730 i redditi delle persone incapaci, compresi i minori, se sono rispettate le condizioni per la presentazione del modello.

I redditi di contribuenti deceduti non possono essere dichiarati con il modello 730.

Il contribuente che presenta una dichiarazione modello 730 debitamente e correttamente compilata in tutti i campi relativi alla documentazione prodotta e a quelli riferiti alle proprie condizioni familiari e comunque rilevanti ai fini fiscali non è tenuto a corrispondere alcun corrispettivo al centro di assistenza fiscale o al professionista abilitato.

Un corrispettivo può essere richiesto al contribuente nelle ipotesi di prestazioni di altre attività quali, ad esempio, la richiesta da parte del contribuente di essere informato direttamente dal CAF o dal professionista su eventuali comunicazioni provenienti dall'Agenzia delle entrate.

Anche nel caso in cui il contribuente, con la compilazione del rigo 13 del quadro F del modello 730/2011, abbia richiesto il rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e/o 2009 assoggettate a tassazione ordinaria, il CAAF o il professionista può chiedere un corrispettivo poiché, per il calcolo del rimborso richiesto, il soggetto che presta l'assistenza deve effettuare una nuova liquidazione per ognuna delle pregresse annualità interessate.

Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale di un CAAF deve presentare entro il mese di maggio 2011:

  • il modello 730/2011 già compilato e sottoscritto oppure può richiedere la consulenza fiscale per la compilazione;
  • il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, e del 5 per mille dell'Irpef, anche se non compilato, nell'apposita busta chiusa.

Il contribuente deve esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto. Tale documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2015 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

sostituti d'imposta eseguono i conguagli sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio. Si ricorda che, nella precedente formulazione la norma prevedeva che i conguagli fossero effettuati sulle retribuzioni erogate nel mese di luglio.

I sostituti d'imposta, per effettuare i conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-4 loro pervenuti dai CAAF entro il 30 giugno 2011.

Se il sostituto d'imposta riceve il risultato contabile oltre il suddetto termine procede all'effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese utile.

Gli enti che erogano pensioni effettuano le operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione erogata a partire dal mese di agosto o di settembre.

Qualora si verifichi il passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d'imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro o passaggio di dipendenti all'interno dello stesso gruppo, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d'imposta tenendo conto dell'operato del precedente, deve effettuare anche tutte le operazioni relative ai conguagli.

Se prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d'imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente. In caso di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.

 

 
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