L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare
sull'assistenza fiscale
Quest'anno la circolare è stata
rinnovata nella struttura e predisposta seguendo la tempistica
delle fasi dell'assistenza fiscale, separando le istruzioni
rivolte ai sostituti d'imposta da quelle rivolte ai Caf e ai
professionisti abilitati.
Inoltre sono state eliminate le
informazioni che, pur essendo relative all'attività dell'assistenza
fiscale sono anche rivolte al contribuente e, per questo, contenute
nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione 730.
Si riassumono di seguito alcune
indicazioni utili relative a situazioni particolari.
In caso di contratti di lavoro
a tempo determinato inferiore all'anno il contribuente può
rivolgersi al proprio sostituto solo se il
rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio
2011.
Il lavoratore che conosce i
dati del sostituto che effettuerà il conguaglio,
può rivolgersi ad un CAAF se il rapporto di lavoro dura almeno
da giugno a luglio 2011.
Il personale della scuola con
contratto di lavoro a tempo determinato può presentare il
modello 730 se tale contratto dura almeno dal mese di
settembre 2010 al mese di giugno 2011.
Anche i soggetti che posseggono
soltanto redditi di collaborazione coordinata e
continuativa almeno nel periodo compreso da giugno
a luglio 2011 e conoscono i dati del sostituto che dovrà
effettuare il conguaglio, possono ottenere assistenza fiscale
rivolgendosi ad un CAAF.
Il rappresentante o tutore può
dichiarare con il modello 730 i redditi delle persone
incapaci, compresi i minori, se sono rispettate le
condizioni per la presentazione del modello.
I redditi di contribuenti deceduti non possono essere
dichiarati con il modello 730.
Il contribuente che presenta una
dichiarazione modello 730 debitamente e correttamente
compilata in tutti i campi relativi alla documentazione
prodotta e a quelli riferiti alle proprie condizioni familiari e
comunque rilevanti ai fini fiscali non è tenuto a
corrispondere alcun corrispettivo al centro di assistenza
fiscale o al professionista abilitato.
Un corrispettivo può essere richiesto
al contribuente nelle ipotesi di prestazioni di altre attività
quali, ad esempio, la richiesta da parte del contribuente di essere
informato direttamente dal CAF o dal professionista su eventuali
comunicazioni provenienti dall'Agenzia delle entrate.
Anche nel caso in cui il
contribuente, con la compilazione del rigo 13 del quadro F
del modello 730/2011, abbia richiesto il rimborso per somme
erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008
e/o 2009 assoggettate a tassazione ordinaria, il
CAAF o il professionista può chiedere un
corrispettivo poiché, per il calcolo del rimborso
richiesto, il soggetto che presta l'assistenza deve effettuare una
nuova liquidazione per ognuna delle pregresse annualità
interessate.
Il contribuente che si avvale
dell'assistenza fiscale di un CAAF deve presentare entro il
mese di maggio 2011:
-
il modello 730/2011 già compilato e
sottoscritto oppure può richiedere la consulenza fiscale per la
compilazione;
-
il modello 730-1 per la scelta della
destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, e del 5 per mille
dell'Irpef, anche se non compilato, nell'apposita busta
chiusa.
Il contribuente deve esibire al
CAF o al professionista abilitato la
documentazione necessaria per consentire la verifica della
conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto
delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e
detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta e lo scomputo delle
ritenute d'acconto. Tale documentazione deve essere
conservata dal contribuente fino al 31 dicembre
2015 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici
dell'Agenzia delle entrate.
I sostituti d'imposta
eseguono i conguagli sulle retribuzioni di
competenza del mese di luglio. Si ricorda che,
nella precedente formulazione la norma prevedeva che i conguagli
fossero effettuati sulle retribuzioni erogate nel mese di
luglio.
I sostituti d'imposta, per effettuare i
conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di
luglio, devono tener conto dei risultati contabili delle
dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli
730-4 loro pervenuti dai CAAF entro il 30 giugno 2011.
Se il sostituto d'imposta
riceve il risultato contabile oltre il suddetto termine procede
all'effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese
utile.
Gli enti che erogano
pensioni effettuano le operazioni di conguaglio sulla
prima rata di pensione erogata a partire dal mese di agosto
o di settembre.
Qualora si verifichi il
passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo
periodo d'imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza
interruzione del rapporto di lavoro o passaggio di
dipendenti all'interno dello stesso gruppo, il nuovo
datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di
sostituto d'imposta tenendo conto dell'operato del precedente,
deve effettuare anche tutte le operazioni relative ai
conguagli.
Se prima dell'effettuazione o del
completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la
cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto
d'imposta non effettua i conguagli a debito e
comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti
dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare
direttamente. In caso di conguaglio a
credito, il sostituto d'imposta è tenuto ad
operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi
di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle
ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con
le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.
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