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Il Visto di Conformità
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Il Visto di Conformità

In base alle disposizioni previste dall'articolo 35, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 241 del 1997, il Caaf deve apporre sulla dichiarazione mod. 730 di ciascun contribuente il visto di conformità che attesta la verifica da parte del Caaf stesso:

  • della corrispondenza dell'ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite (CUD; certificati dei sostituti d'imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale etc.);
  • degli attestati degli acconti versati o trattenuti;
  • delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico;
  • delle detrazioni d'imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita;
  • dei crediti d'imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita;
  • dell'ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

In particolare l'Agenzia delle entrate precisa che il sostenimento della spesa per i farmaci è comprovato esclusivamente da fattura o da scontrino (o copia leggibile dello stesso) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati e il codice fiscale del destinatario.

Deve, pertanto, essere verificata tutta la documentazione necessaria, ai sensi della normativa vigente, per il riconoscimento di alcuni oneri come ad esempio:

  • copia della polizza attestante i requisiti richiesti per i premi di assicurazione sulla vita;
  • il contratto di mutuo e il contratto di compravendita per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi passivi;
  • il contratto di mutuo per la costruzione e la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi passivi;
  • tutta la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta del 41 per cento e/o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • tutta la documentazione prevista per il riconoscimento della detrazione d'imposta del 55 per cento per le spese per la riqualificazione energetica.

Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), salvo l'ammontare dei redditi da lavoro dichiarati nel modello 730 che deve corrispondere a quello esposto nelle certificazioni (CUD). Inoltre, non devono essere effettuate valutazioni di merito riguardo a spese o situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute.

il contribuente non è tenuto ad esibire la documentazione relativa all'ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (es. certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati), né quella relativa alle detrazioni soggettive di imposta.

La circ. 14 riporta, a titolo esemplificativo, alcune ipotesi che il contribuente può autocertificare:

  • la destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo;
  • la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 per il riconoscimento di portatore di handicap per se stesso e per i familiari a carico risultanti dalla documentazione sanitaria rilasciata dagli organi abilitati all'accertamento dell'invalidità.


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