Il Visto di Conformità
In base alle disposizioni previste dall'articolo 35, comma
2, lett. b), del decreto legislativo n. 241 del 1997, il Caaf deve
apporre sulla dichiarazione mod. 730 di ciascun contribuente il
visto di conformità che attesta la verifica da parte del Caaf
stesso:
-
della corrispondenza dell'ammontare
delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con
quello delle relative certificazioni esibite (CUD; certificati dei
sostituti d'imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro
autonomo occasionale, di capitale etc.);
- degli attestati degli acconti versati o
trattenuti;
-
delle deduzioni dal
reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della
corrispondenza alle risultanze della documentazione
esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai
familiari a carico;
-
delle detrazioni
d'imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della
corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e
della relativa documentazione esibita;
-
dei crediti
d'imposta non eccedenti le misure previste per legge e
spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e
dalla documentazione esibita;
-
dell'ultima
dichiarazione presentata in caso di
eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il
riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
In particolare l'Agenzia delle entrate
precisa che il sostenimento della spesa per i
farmaci è comprovato esclusivamente da
fattura o da scontrino (o copia leggibile dello stesso) in cui
devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei
prodotti acquistati e il codice fiscale del
destinatario.
Deve, pertanto, essere verificata
tutta la documentazione necessaria, ai sensi della
normativa vigente, per il riconoscimento di alcuni
oneri come ad esempio:
- copia della polizza attestante i requisiti
richiesti per i premi di assicurazione sulla
vita;
- il contratto di mutuo e il contratto di
compravendita per l'acquisto dell'immobile adibito ad
abitazione principale, per la detrazione degli
interessi passivi;
- il contratto di mutuo per la costruzione e la
ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione
principale, per la detrazione degli interessi passivi;
- tutta la documentazione necessaria ai fini del
riconoscimento della detrazione d'imposta del 41 per cento
e/o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi
di recupero del patrimonio edilizio;
- tutta la documentazione prevista per il
riconoscimento della detrazione d'imposta del 55 per
cento per le spese per la riqualificazione
energetica.
Il rilascio del visto di conformità
non implica il riscontro della correttezza degli
elementi reddituali indicati dal contribuente (ad
esempio, l'ammontare dei redditi fondiari, dei redditi
diversi e delle relative spese di produzione),
salvo l'ammontare dei redditi da lavoro dichiarati nel
modello 730 che deve corrispondere a quello esposto nelle
certificazioni (CUD). Inoltre, non devono essere
effettuate valutazioni di merito riguardo a spese o situazioni
soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o
delle imposte dovute.
il contribuente non è
tenuto ad esibire la documentazione relativa all'ammontare
dei redditi indicati nella dichiarazione (es. certificati
catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione
stipulati), né quella relativa alle detrazioni soggettive
di imposta.
La circ. 14 riporta, a titolo
esemplificativo, alcune ipotesi che il contribuente può
autocertificare:
-
la destinazione dell'immobile
acquistato ad abitazione principale nei termini previsti
dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi
derivanti da contratto di mutuo;
-
la sussistenza delle
condizioni previste dall'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 per
il riconoscimento di portatore di handicap per se
stesso e per i familiari a carico risultanti dalla documentazione
sanitaria rilasciata dagli organi abilitati all'accertamento
dell'invalidità.