Entro il 1° marzo 2010 i sostituti debbono consegnare il mod. CUD ai propri dipendenti.
I sostituti d'imposta devono rilasciare ai propri
dipendenti o pensionati la certificazione unica CUD attestante le
somme erogate e le ritenute effettuate entro il 28
febbraio di ciascun anno ovvero entro dodici giorni dalla
richiesta, in caso di interruzione del rapporto di lavoro.
Termini per la consegna
Il CUD deve essere consegnato, in duplice copia,
al dipendente o pensionato, dal datore di lavoro o ente
pensionistico entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo
a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12
giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del
rapporto di lavoro.
Quest'anno, il termine è fissato al 1° marzo 2010, in
quanto il 28 febbraio cade di domenica.
Esonero dalla presentazione della dichiarazione dei
redditi
Il contribuente che nell'anno 2009 ha posseduto soltanto i
redditi attestati nel CUD, è esonerato dalla presentazione
all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei
redditi, perchè il conguaglio sia stato effettuato
correttamente.
E' esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi anche il titolare soltanto di più trattamenti pensionistici
che rientrino nel "casellario delle pensioni".
Il contribuente esonerato può, tuttavia, scegliere di presentare
ugualmente la dichiarazione dei redditi quando nell'anno abbia
sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nel CUD che
intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione
dall'imposta.
Scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille
dell'IRPEF
I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione
possono scegliere di destinare l'otto per mille del gettito IRPEF
allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa e/o il cinque per
mille della propria IRPEF a determinate finalità, utilizzando
l'apposita scheda allegata al CUD,
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