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Elenco completo
Elenco di Onlus, Associazioni di Promozione Sociale, Volontariato, Ricerca scientifica e Università, Ricerca Sanitaria
Con provvedimento del 4 marzo 2008, prot. n. 34415, l'Agenzia delle entrate ha approvato la nuova scheda destinata alla scelta dell'otto e del cinque per mille contenuta nello schema di certificazione unica "CUD 2008 e nei modelli 730/2008 – UNICOPF/2008".
Il contribuente può, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2007 destinare una quota dell'IRPEF pari:
• all'8 per mille in favore di Istituzioni religiose,
• al 5 per mille in favore di associazioni ed enti che svolgono le seguenti attività:
1) volontariato e ONLUS;
2) ricerca scientifica e delle Università;
3) ricerca sanitaria;
4) associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.
Va chiarito anzitutto che la scelta non comporta aggravi fiscali per il contribuente poiché l'ammontare destinato all'8 e al 5 per mille è contenuto nelle imposte già pagate al fisco.
Infatti la scelta del contribuente rappresenta una forma di finanziamento a Istituzioni religiose e ad organizzazioni non profit, delle Università e degli Istituti di ricerca scientifica e sanitaria che, a differenza delle donazioni, non comporta maggiori oneri, in quanto all'Istituzione e all'organizzazione prescelta (con l'indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi) viene destinata direttamente una quota dell'IRPEF.
Dal punto di vista dello Stato rappresenta invece un provvedimento di spesa, in quanto vincola parte del gettito dell'imposta sui redditi (IRPEF) alle finalità individuate dal contribuente.
Come esprimere le preferenze.
Il contribuente che riceve il CUD e non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi può consegnare la scheda al proprio datore di lavoro.
I contribuenti che compilano il mod. 730 possono esprimere la loro scelta per la destinazione dell'otto e cinque per mille utilizzando il modello 730/1.
Nel caso in cui il contribuente voglia destinare il cinque per mille ad uno specifico soggetto beneficiario, oltre a firmare il riquadro, deve inserire il codice fiscale dell'ente che intende finanziare. Tale codice è reperibile all'interno del sito web dell'Agenzia delle Entrate nell'elenco appositamente predisposto (e anche nel nostro sito).
In assenza del codice fiscale dell'ente destinatario o nel caso di codice fiscale errato, il cinque per mille sarà distribuito proporzionalmente tra gli enti inseriti nell'elenco in funzione delle preferenze validamente espresse dagli altri contribuenti.
Il 5 per mille alle Associazioni di volontariato e ONLUS
Fra gli enti che possono godere del beneficio, oltre alle ONLUS, sono comprese anche le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali (legge n. 266/1991), le cooperative sociali (legge n. 381/1991), le organizzazioni non governative riconosciute (legge n. 49/1987), le ONLUS cosiddette parziarie ossia le associazioni di promozione sociale (legge n. 287/1991) nonché gli enti ecclesiastici, purché svolgano attività previste all'articolo 10, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 460/97.
Tali attività sono:
• assistenza sociale,
• socio-sanitaria e sanitaria,
• beneficenza,
• formazione e istruzione,
• sport dilettantistico,
• tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico,
• tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente,
• promozione della cultura e dell'arte,
• tutela dei diritti civili,
• ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata a università, enti di ricerca e altre fondazioni.
Il 5 per mille agli enti della ricerca scientifica, delle Università, della ricerca sanitaria
Sono finanziabili le attività di ricerca scientifica svolte da enti e Università che hanno le finalità di accrescere e completare le cognizioni nell'ambito di una determinata disciplina.
Per quanto riguarda la ricerca sanitaria i fondi sono utilizzati direttamente dalle strutture individuate e vigilate dal Ministero della salute, per attività di ricerca immediatamente applicabili al malato; ricerche per la diagnosi precoce, per la cura di malattie rare o modelli organizzativi innovativi (teleconsulto, teleassistenza ecc).
Nessuno di questi Enti individuati fa solo ricerca di base: la ricerca è subito trasferibile al letto del malato o comunque alla collettività.
In questo modo ogni singolo cittadino può contribuire al miglioramento della condizione di cura del malato e può controllare l'uso di queste risorse presso la struttura scelta.
I destinatari dei fondi sono le strutture vigilate dal Ministero della salute e cioè:
• tutti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS ),
• l'Istituto Superiore di Sanità (ISS),
• l'Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL ),
• l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR ),
• gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ( II.ZZ.SS. ).
Il 5 per mille alle associazioni sportive dilettantistiche
La questione dell'accesso al 5 per mille dell'IRPEF a favore delle associazioni sportive dilettantistiche è da due anni al centro del dibattito politico sportivo: la norma, introdotta con la Finanziaria 2006 poi confermata da quella del 2007, è stata infatti resa praticamente inutile dall'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, che di fatto ha bloccato la maggior parte delle richieste presentate.
Proprio per questo, è stato inserito nel decreto legge collegato alla Finanziaria, un emendamento che prevede, per il 2007, l'ammissione al riparto del 5 per mille dell'IRPEF anche a favore delle "associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge".
Questo passaggio salvaguarda l'agevolazione per il periodo di imposta 2007, ma la Finanziaria 2008 ripristina il testo dell'anno precedente con la conseguenza che le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI possono beneficiare del riparto del 5 per mille per l'anno finanziario 2007, ma non per l'anno finanziario 2008.