Conguagli a credito
Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un
credito, il rimborso è effettuato mediante una
corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di
addizionale comunale e regionale all'Irpef effettuate sui
compensi corrisposti nel mese di luglio, utilizzando, se
necessario, l'ammontare complessivo delle suddette ritenute
relative alla totalità dei compensi corrisposti nello stesso mese
di luglio.
Se anche quest'ultimo ammontare e' insufficiente per
rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui
sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute
relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell'anno
2007.
In presenza di una pluralità di aventi diritto, i
rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per
tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra
l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei
confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi
diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da
rimborsare.
Se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare
il rimborso, il sostituto deve comunicare all'interessato
gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche ad
indicarli nella relativa certificazione (CUD). Tali importi
potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva
dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se
l'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il
contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.
In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata
nell'anno successivo del credito risultante dalla precedente
dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli uffici
dell'Agenzia delle entrate in sede di liquidazione delle imposte
dovute o dei rimborsi spettanti.